Scuola Nazionale Personal Trainer

Riforma dello Sport 2023: nuove opportunità per i fitness trainer e i personal trainer professionisti

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La Riforma dello Sport 2023 ha portato una serie di trasformazioni significative nel settore sportivo italiano. Questo articolo offre una panoramica dei cambiamenti chiave e delle loro implicazioni nel mondo del lavoro.

 

I cambiamenti per il collaboratore sportivo, le associazioni e le società sportive dilettantistiche

A partire dal 1° luglio 2023, la riforma ha rivoluzionato i criteri di tassazione dei compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, inclusi gli istruttori di fitness o fitness trainer. Le novità più significative riguardano l’innalzamento della soglia relativa ai compensi esenti da imposte, l’introduzione del trattamento previdenziale e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). Tali cambiamenti interessano i rapporti di lavoro regolati da un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co. Co. Co.) che deve essere registrato dal datore di lavoro nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Di seguito si riporta una guida sintetica per determinare il trattamento fiscale e previdenziale del collaboratore sportivo.

 

Compensi Inferiori a 5000 euro l’anno

I collaboratori con compensi inferiori a 5 mila euro sono ora esenti da tutti i costi e gli adempimenti, fatta eccezione per il premio INAIL (che deve essere versato per ⅓ dal collaboratore e per ⅔ dal committente). A beneficiare di questi vantaggi saranno sicuramente gli istruttori di fitness, in particolare coloro per i quali l’impiego in palestra non è la loro attività principale. 

 

Compensi compresi tra 5000 e 15000 euro l’anno

La riforma dello sport 2023 ha innalzato a 15000 euro il limite di esenzione fiscale per i compensi derivanti dalla collaborazione in ambito sportivo. Si tratta di un incremento significativo rispetto al precedente limite di 10000 euro. Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, la contribuzione ordinaria pari al 25% va calcolata su base imponibile ridotta al 50% fino al 2027. Tradotto in termini semplici, il contributo ammonta al 12,5% dell’imponibile, per la somma che eccede euro 5000. INPS, contributi minori e premio INAIL devono essere versati per ⅓ dal collaboratore e per ⅔ dal committente.

 

Compensi superiori a 15000 euro l’anno

La parte dei compensi eccedente la soglia di esenzione è soggetta al trattamento fiscale secondo le aliquote ordinarie. Il trattamento previdenziale rimane invariato rispetto alla fascia di reddito compresa tra 5000 e 15000 euro.

 

I cambiamenti per il personal trainer professionista

Per il personal trainer che esercita abitualmente la professione e si rivolge ad una pluralità di committenti l’apertura della Partita IVA rappresenta una scelta obbligata, nonché un’interessante opportunità. Con la riforma dello sport 2023 infatti, i vantaggi riservati al professionista sportivo che opta per il regime forfettario ricalcano quelli previsti per le collaborazioni sportive coordinate e continuative.

La riforma introduce quindi delle importanti novità per il personal trainer che opta per il regime forfettario, tra cui:

 • Esenzione dalla contribuzione previdenziale fino a 5000 euro di redditi e dalle imposte fino a 15000 euro;

 • Trattamento previdenziale ridotto, dovuto per la parte di compensi eccedenti la soglia di 5000 euro;

 • Tassazione al 5% per i primi 5 anni (poi al 15%) per la parte di compensi eccedenti la soglia di 15000 euro, fino ad un massimo di 85000 euro. 

Come per il collaboratore sportivo, il trattamento previdenziale è pari al 25% del reddito imponibile ridotto del 50%. In sostanza fino al 2027 ammonterà al 12,5% del reddito imponibile eccedente la soglia di euro 5000. La tassazione pari al 5% è applicata solo sulla percentuale di reddito imponibile, che viene determinato sulla base del codice ATECO. È chiaro quindi che per un personal trainer l'esercizio della libera professione con partita iva, oltre ad essere l’unica configurazione allineata alle vigenti disposizioni normative, è anche di gran lunga la più conveniente.

 

I titoli di studio richiesti per operare come istruttore

In merito all’individuazione dei titoli necessari a svolgere le professioni di istruttore, la riforma ribadisce che i corsi e le attività motorie e sportive offerte all'interno di palestre, centri e impianti sportivi devono essere svolti con il coordinamento di un kinesiologo (laureato in Scienze Motorie) oppure di un istruttore di specifica disciplina. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (diploma di qualifica). Scopri i Corsi SNPT che portano al rilascio del diploma di Fitness Trainer e di Personal Trainer, validi in Italia e in tutta Europa.

 

Conclusioni

La Riforma dello Sport 2023 ha portato una serie di cambiamenti molto attesi nel settore sportivo italiano. Tali cambiamenti avranno certamente un peso economico non indifferente per le associazioni e le società sportive che, al momento dell’entrata in vigore, ancora scontano gli effetti disastrosi della pandemia. Tuttavia è opinione condivisa che, per mettere ordine in questo settore, fosse assolutamente necessario un importante intervento normativo per disciplinare in maniera chiara i rapporti di lavoro e offrire anche ai collaboratori sportivi le tutele che fino ad ora gli erano sempre state negate.

Un altro grande merito che va riconosciuto a questa riforma riguarda le condizioni decisamente vantaggiose previste per il professionista che apre partita IVA. Nell’ambito del personal training in particolare, agevolare la libera professione significa far crescere i soggetti in grado di erogare al cittadino lo sport e il benessere, in modo più capillare e accessibile. La riforma dello sport 2023 rappresenta quindi un importante passo per il settore sportivo italiano che avrà con ogni probabilità un impatto positivo sulla crescita e lo sviluppo del settore.

Si ricorda infine che questo è un articolo di carattere divulgativo. Nonostante le informazioni riportate siano state verificate e al momento della stesura risultino esatte, si consiglia vivamente di avvalersi della consulenza di un professionista.

Ecco il link al testo completo del DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2-11-2022.


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